Dal 9 ottobre 2026 cambia la disciplina dei siti contaminati: il Decreto-Legge 177/2026 modifica la Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006
Una modifica significativa interessa il settore delle bonifiche ambientali e del monitoraggio delle acque sotterranee.
Con il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 9 ottobre 2026, il legislatore è intervenuto sul D.Lgs. 152/2006 modificando, tra le altre disposizioni, la disciplina relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
In particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto-Legge stabilisce la soppressione della decima e della sedicesima riga della sezione “Metalli” della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Tali righe corrispondono rispettivamente a ferro e manganese.
Cosa cambia concretamente?
Prima della modifica normativa, la Tabella 2 prevedeva per le acque sotterranee le seguenti concentrazioni soglia di contaminazione:
- Ferro: 200 µg/L
- Manganese: 50 µg/L
Questi valori costituivano CSC nell’ambito delle procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i siti contaminati.
Dal 9 ottobre 2026, ferro e manganese non sono quindi più associati a una CSC all’interno di questa specifica tabella.
La conseguenza operativa è rilevante: il superamento dei precedenti valori di 200 µg/L per il ferro o 50 µg/L per il manganese, considerato isolatamente, non rappresenta più un superamento di CSC ai fini della disciplina delle bonifiche.
La modifica può incidere in modo significativo soprattutto nei siti nei quali elevate concentrazioni di ferro e manganese nelle acque sotterranee sono riconducibili alle caratteristiche naturali dell’acquifero o alle condizioni geochimiche locali.
Implicazioni per il monitoraggio ambientale
La soppressione delle CSC per ferro e manganese riguarda specificamente la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati e non comporta automaticamente l’esclusione di questi parametri dalle attività di monitoraggio delle acque sotterranee.
Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica o di piani di monitoraggio già approvati, eventuali aggiornamenti dei protocolli analitici dovranno essere valutati tenendo conto delle prescrizioni vigenti e delle indicazioni delle autorità competenti.
Resta inoltre ferma l’applicabilità di eventuali valori e obblighi previsti da altre disposizioni normative.
Il Decreto-Legge 177/2026 è in vigore dal 9 ottobre 2026 ed è soggetto a conversione in legge.
I Laboratori Chimici Stante sono a disposizione per supportare aziende e professionisti nella revisione dei piani di monitoraggio e nella corretta interpretazione dei risultati analitici alla luce della nuova disposizione.
Riferimenti normativi
Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177 – “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”, G.U. Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 – Concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.
