Linee Guida SNPA 105/2021: facciamo chiarezza

Giugno 28, 2022

Classificazione rifiuti: facciamo il punto a dieci mesi dall’entrata in vigore (con cogenza di Legge) delle Linee Guida SNPA 105/2021.

Sono passati ormai dieci mesi dalla pubblicazione sulla G.U. n.200 del 21/08/2021 del Decreto Direttoriale MITE n.47 del 9/8/2021 che approva le LG SNPA nella versione di cui alla delibera 105/2021 che sostituisce la precedente versione 24/2020.

Facciamo il punto sulla loro effettiva applicazione e su alcune criticità che si sono aperte nella realtà applicativa. Non può dirsi che le LG costituiscano una rivoluzione copernicana nel sistema di classificazione, né introducono tutte le soluzioni ai molti dubbi interpretativi della frastagliata selva normativa correlata all’argomento. Ad esempio, non vi è traccia di una indicazione sulla classificazione delle pericolose (ma solo per l’ADR) batterie al litio, sempre più diffuse e sempre più smaltite. Tuttavia è innegabile che le LG rappresentino una utile fonte informativa e riepilogativa, assurta a rango di norma cogente, soprattutto per chi si affaccia da neofita ma anche per chi se ne occupa da esperto, al complesso mondo della classificazione dei rifiuti. Esse costituiscono la norma giuridica alla quale il produttore, il consulente e soprattutto il chimico responsabile del Laboratorio che effettua le analisi e la classificazione, devono riferirsi per la corretta attribuzione dei codici EER e per la corretta definizione delle eventuali caratteristiche di pericolo (HP).

Il documento è complesso ed articolato e va esaminato in tutti i dettagli per permettere di conoscere in profondità le problematiche legate ad un’attività delicata come la classificazione dei rifiuti.

Dalla pratica sul campo si evidenziano alcune problematiche irrisolte legate ai pH estremi (< 2 o > 11,5). Le LG essenzialmente estendono l’obbligo, in tutti i casi nei quali il pH non sia analiticamente e merceologicamente giustificabile, dell’applicazione dei tests in vitro per l’esclusione dell’applicazione dell’HP8. Tale approccio non risolve ed anzi aggrava l’annoso problema dei pH nei materiali da costruzione e demolizione nei quali, peraltro, il limite di pH per i test di cessione per il recupero è fissato a 12 dal DM 5/2/98 e s.m.i.

Si osserva, inoltre, fortunatamente solo da parte di una minoranza di responsabili di impianto, l’applicazione pedissequa, del riquadro riassuntivo 2.2 del capitolo 2. Tale riquadro “indicativo e non esaustivo”, oltre a mostrare una certa ridondanza con il riquadro 2.1, pretenderebbe (il condizionale è largamente utilizzato in questo atto normativo) di vedere inseriti nel giudizio di classificazione dati che sono obbligatoriamente riportati, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel rapporto di prova. Lo stesso quadro riassuntivo 2.1, che nella versione precedente delle linee guida richiedeva la firma del chimico che ha effettuato la classificazione, ora si accontenta della firma del soggetto che ha effettuato la classificazione, scivolando nel pressappochismo scientifico tipico delle disposizioni normative del nostro Bel Paese … o forse no? Vedremo se e come le assicurazioni professionali accetteranno di risarcire un danno causato da incompetenza professionale.