Ambienti di lavoro: novità importanti per piombo e diisocianati

Marzo 22, 2024

Il 13 marzo 2024 è stata emanata la Direttiva (UE) 2024/869 recante modifica della Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati (nuovo inserimento).

Importanti novità, quindi, in ambito di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, per il piombo è stata aggiornata la riga relativa nell’Allegato III, lettera A, sostituendo la descrizione “Piombo inorganico e suoi composti” in “Piombo e suoi composti inorganici” e aggiornato il limite ribassandolo di 5 volte portandolo da 0,15 mg/mc a 0,03 mg/mc.

Inoltre, per il piombo sono stati modificati i Valori limite biologici tramite l’aggiornamento dell’Allegato III bis dove è stato definito un valore transitorio di 30 ug Pb/100 mL di sangue (il precedente era fissato a 70 ug Pb/100 mL) fino al 31/12/2028, mentre dal 1° gennaio 2029 si applicherà il valore limite di 15 ug Pb/100 mL di sangue. È stato definito, inoltre, un valore limite di esposizione per lavoratrici in età fertile pari a 4,5 ug Pb/100 mL di sangue, soglia superata la quale deve intervenire la sorveglianza sanitaria.

Relativamente ai diisocianati, è stato aggiornato l’Allegato I alla Direttiva 98/24/CE riguardante l’Elenco dei valori limite di esposizione professionale obbligatori, dove è stato fissato un limite sulle 8 ore pari a 6 ug/mc e sui 15 minuti di 12 ug/mc per gli isocianati espressi come gruppo funzionale NCO. L’applicazione di tali limiti sarà a partire dal 1° gennaio 2029, fino ad allora i limiti transitori saranno di 10 ug NCO/mc e 20 ug NCO/mc, per valori limite rispettivamente sulle 8 ore e per sui 15 minuti.

La Direttiva entrerà in vigore l’8 aprile 2024 e dovrà essere recepita da ogni Stato Membro entro il 9 aprile 2026.

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Fonti esterne